giovedì 13 gennaio 2011

NORMATIVA IMPIEGO MINORI NELLO SPETTACOLO

NORMATIVA IMPIEGO MINORI NELLO SPETTACOLO



Studio condotto da Diego Somigliana, per specifiche particolari e chiarimenti sulla materia  inviare una mail a info@diegosomigliana.com


 NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULL' IMPIEGO DEI MINORI ATTORI  IN ITALIA



A LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967.


Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967

Aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs 345/99 e dal d.lgs 262/2000 


Art. 4 
1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

Artic. 7

valutazione rischi

Artic.8 ABROGATO

Visita medica

Artic.18 / 20 / 22

Orario di lavoro / riposi

Artic 24.

Tutela previdenziale

Artic. 26 

Sanzioni

Nota del ministero :rilascio, a titolo gratuito, di una intervista da parte di un minore in un programma televisivo.

autorizzazione per impiego di minori dello spettacolo – chiarimenti. 


chiarimenti in relazione alla necessità dell’autorizzazione ex art. 4, L. n. 977/1967 in assenza di un rapporto di lavoro, nello specifico, per il rilascio, a titolo gratuito, di una intervista da parte di un minore in un programma televisivo. 

Questa Direzione, nel condividere l’orientamento dell’Ufficio territoriale e d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che l’autorizzazione debba essere rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro nella sola ipotesi in cui sussista un rapporto di lavoro, in conformità con il disposto della norma. L’art. 4, L. n. 977/1967, infatti, prevede il rilascio di autorizzazione da parte dell’ITL nel solo caso di “impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo”

Analogamente, il regolamento di cui al Decreto n. 218/2006, recante specifica disciplina circa l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, sebbene trovi applicazione anche al di fuori di un rapporto di lavoro, tuttavia, nel rinviare espressamente alla disciplina contemplata dalla summenzionata L. n. 977/1967, fa espresso riferimento alle sole ipotesi di “impiego lavorativo del minore di anni quattordici” (art. 4, comma 1)


B I minori al lavoro – le regole essenziali per il corretto impiego (ministero del lavoro)


1.4 E’ lecito l’impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
In tal caso l’assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio (art.4, comma 2, L. n. 977/67, come novellata dal D.Lgs. n. 345/99


Al fine di ottenere l’autorizzazione all’assunzione del minore occorre il preliminare assenso scritto dei genitori o del tutore, da allegare alla domanda presso la Direzione Provinciale del lavoro competente al rilascio dell’autorizzazione, 
Il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del lavoro
, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ed esaminata – sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro – la compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell’attività lavorativa con l’assolvimento da parte del bambino dell’obbligo scolastico, nonché con la tutela psico-fisica del minore in genere, rilascia l’autorizzazione, valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle esigenze delle predette attività e comunque non eccedente i limiti indicati nell’autorizzazione stessa, che dovrà essere esibita a vista in caso d’ispezione.


 
I minori al lavoro.



C Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345.

"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
                                                                          
                                                            Art. 6 ( autorizzazione )

1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".

                                                                        Art. 8 ( valutazione rischi )

1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.".
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D Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (G.U. n. 265 del 12 novembre 1994)



E Decreto legislativo , testo coordinato 19.09.1994 n° 626 , G.U. 12.11.1994



F Circolare del Ministero del lavoro n°1 del 5 gennaio 2000.

Artic. 4 

Attività culturali e simili, il concetto di impiego dei minori.
Deroga alla preventiva autorizzazione


G Circolare ministeriale n. 67/89 del 06/07/89.



H DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n.177
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. GU n.208 del 7-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 150 .



I DECRETO 27 aprile 2006, n. 218
Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi. GU n.141 del 20-6-2006.
(REGOLAMENTO: D. M. 27 aprile 2006, n. 218 )

Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n. 141 del 20 giugno 2006 

Art. 1. (Ambito di applicazione) 
1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi 
radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro 
immagini o voci.  
2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 
2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri 
dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione  italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 
89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come  sostituito dall'articolo 1 della direttiva 
97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni 
e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia. 

Art. 2.(Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o 
informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della 
dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy
2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel 
paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e 
successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le 
emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
3. È inoltre vietato da parte delle stesse emittenti: 
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose  per la propria salute 
psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, 
senza motivo, in situazioni pericolose; 
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali 
tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; 
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso 
o violento; 
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali 
sentimenti degli adulti per i bambini.

Art. 3.(Vigilanza e sanzioni

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in 
collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, 
vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle 
sanzioni a norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive 
modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 

2. Delle sanzioni è data immediatamente notizia alla direzione provinciale del lavoro competente 
nel caso di impiego lavorativo del minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2 
dell'articolo 4. 

Art. 4.(Impiego lavorativo del minore di anni quattordici) 
1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi 
radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni oltre che dal presente decreto. 
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici 
in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di  accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.


L Codice di autoregolamentazione Tv e minori, Ministero delle Comunicazioni del 29-11-2002


M Legge 3 maggio 2004, n. 112 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.


N Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione.


Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro Decreto legislativo , testo coordinato 19.09.1994 n° 626 , G.U. 12.11.1994


                                                                       ART. 21
                                                        Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all’art. 1, comma 3.
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