Normativa per l’impiego di minori nello spettacolo
Questa pagina riassume il principale quadro normativo che regola l’impiego di minori in attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo in Italia.
I riferimenti riguardano in particolare: cinema, TV, pubblicità, teatro, eventi live, programmi radiotelevisivi e ogni situazione in cui il minore assume un ruolo attivo e programmato.
Studio e selezione normativa a cura di Diego Somigliana.
Per chiarimenti specifici sull’applicazione della normativa:
📧 somiglianaservizi@gmail.com
Servizi collegati
In base a questa normativa offro:
- servizi fiscali per lo spettacolo (assunzioni, buste paga, inquadramenti);
- permessi per l’impiego di minori nello spettacolo (modelli INL 10 e INL 10.1);
- visti e nullaosta per artisti extra-UE;
- consulenza su adempimenti INPS, INAIL, sicurezza sul lavoro per produzioni.
La richiesta di autorizzazione per l’impiego di minori va effettuata, di norma, telematicamente utilizzando i modelli indicati dall’Ispettorato del Lavoro, reperibili nella sezione modulistica dei siti istituzionali. Il modello va redatto, sottoscritto e corredato di tutti i documenti richiesti, e trasmesso all’indirizzo indicato dall’ufficio competente.
A. Legge 17 ottobre 1967, n. 977 – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti
La legge n. 977/1967, aggiornata dai D.Lgs. 345/1999 e 262/2000, è il testo base sulla tutela del lavoro minorile.
Articolo 4 – Autorizzazione all’impiego dei minori nello spettacolo
- È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo le eccezioni previste.
- La Direzione Provinciale del Lavoro / Ispettorato Territoriale del Lavoro può autorizzare
l’impiego dei minori in attività:
- culturali
- artistiche
- sportive
- pubblicitarie
- nel settore dello spettacolo
- sicurezza e integrità psicofisica del minore;
- sviluppo armonico;
- frequenza scolastica;
- eventuali programmi di orientamento o formazione professionale.
- Il rilascio dell’autorizzazione avviene secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365.
Articoli 7, 18, 20, 22, 24, 26
- Art. 7 – valutazione dei rischi (oggi sostituito dall’art. 8 D.Lgs. 345/99);
- Art. 18, 20, 22 – orario di lavoro, riposi e limiti complessivi;
- Art. 24 – tutela previdenziale;
- Art. 26 – sanzioni.
In sintesi: l’impiego di minori nello spettacolo è ammesso solo con autorizzazione scritta, con limiti di orario, valutazione dei rischi e piena tutela della sicurezza e della formazione del minore.
B. Nota ministeriale su intervista gratuita del minore in TV
Una Nota ministeriale (Nota n. 7966 dell’11.09.2019) affronta lo specifico caso del rilascio, a titolo gratuito, di una intervista da parte di un minore in un programma televisivo.
Il chiarimento è che:
- l’autorizzazione ex art. 4 L. 977/1967 è necessaria solo quando sussiste un rapporto di lavoro;
- L’art. 4 riguarda infatti l’impiego dei minori in attività lavorative nel settore dello spettacolo;
- una semplice intervista gratuita occasionale non rientra automaticamente in questa categoria, se mancano gli elementi tipici del rapporto di lavoro.
Il D.M. 27 aprile 2006 n. 218 (vedi più sotto) si applica anche fuori da un rapporto di lavoro, ma, richiamando la L. 977/67, fa riferimento alle ipotesi di impiego lavorativo del minore.
C. “I minori al lavoro – Le regole essenziali” (Ministero del Lavoro)
Un documento ministeriale di sintesi (“I minori al lavoro – Le regole essenziali per il corretto impiego”) ribadisce che:
- è lecito impiegare minori, anche sotto i 15 anni, in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e nello spettacolo, solo se ciò non pregiudica sicurezza, integrità psicofisica, sviluppo e frequenza scolastica;
- l’assunzione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della DPL / ITL competente (art. 4, comma 2, L. 977/67, come modificato dal D.Lgs. 345/99);
- serve il consenso scritto dei genitori o del tutore, da allegare alla domanda;
- il Servizio Ispezione verifica:
- i requisiti di legge;
- la compatibilità tra attività lavorativa e obbligo scolastico;
- la tutela psico-fisica del minore;
L’autorizzazione deve poter essere esibita in caso di ispezione sul luogo di lavoro.
D. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 – Protezione dei giovani sul lavoro
Il Decreto Legislativo n. 345/1999 attua la Direttiva 94/33/CE e modifica la L. 977/1967.
Art. 6 – Autorizzazione (nuovo testo dell’art. 4 L. 977/1967)
Ribadisce il divieto generale di adibire al lavoro i bambini, salvo l’eccezione del comma 2 (attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie, spettacolo con autorizzazione).
Art. 8 – Valutazione dei rischi (nuovo art. 7 L. 977/1967)
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro (e a ogni modifica rilevante), deve effettuare una valutazione dei rischi particolarmente attenta a:
- sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e consapevolezza del minore;
- attrezzature e sistemazione del posto di lavoro;
- esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- attrezzature, macchine, strumenti utilizzati;
- organizzazione dei processi di lavoro;
- formazione e informazione del minore.
Le informazioni sui rischi devono essere fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.
E. Sicurezza sul lavoro – Informazione dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994 e succ.)
Il D.Lgs. 626/1994 (oggi confluito nel Testo Unico sulla Sicurezza) prevede all’art. 21 l’obbligo per il datore di lavoro di fornire a ogni lavoratore:
- informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa;
- sulle misure di protezione e prevenzione adottate;
- sui rischi specifici, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali;
- sui pericoli derivanti da sostanze pericolose;
- sulle procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;
- sui soggetti responsabili della prevenzione e del pronto intervento.
Nel caso dei minori, l’obbligo informativo si estende anche ai genitori o tutori.
F. TV, programmi radiotelevisivi e minori di anni 14
Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Raccoglie in un unico testo le norme in materia di radiotelevisione, incluse quelle sulla tutela dei minori.
Decreto 27 aprile 2006, n. 218 – Minori di anni 14 nei programmi TV
Il D.M. 27/04/2006 n. 218 disciplina l’impiego di minori di anni 14 nei programmi radiotelevisivi, sia nell’ambito che al di fuori di un rapporto di lavoro.
- Art. 1 – ambito di applicazione: programmi radiotelevisivi (come da D.Lgs. 177/2005);
- Art. 2 – tutela di dignità, immagine, privacy e salute del minore;
- obbligo di rispetto delle norme del Codice di autoregolamentazione TV e Minori;
- divieto di:
- sottoporre minori a situazioni pericolose, eccessivamente gravose o violente;
- far assumere, anche per finzione, sostanze nocive (tabacco, alcol, stupefacenti);
- coinvolgere minori in contenuti volgari, licenziosi o violenti;
- utilizzare minori per richieste di denaro sfruttando i sentimenti degli adulti.
Art. 3 – Vigilanza e sanzioni
- la Commissione per i servizi e i prodotti dell’AGCOM vigila sul rispetto del regolamento;
- può irrogare sanzioni ai sensi delle norme sulla radiotelevisione;
- le violazioni sono comunicate anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.
Art. 4 – Impiego lavorativo del minore di anni 14
- resta disciplinato dalla L. 977/1967 oltre che dal D.M. 218/2006;
- in caso di violazioni ai danni del minore, le autorizzazioni ex art. 4 L. 977/1967 sono revocate di diritto.
G. Codice di autoregolamentazione TV e Minori
Il Codice di autoregolamentazione TV e Minori (1997, aggiornato 2002) impegna le aziende televisive a:
- migliorare la qualità delle trasmissioni destinate ai bambini e ragazzi;
- evitare contenuti che possano nuocere allo sviluppo del minore;
- curare in particolare fasce orarie sensibili e programmi per minori;
- monitorare contenuti di informazione, intrattenimento, fiction e pubblicità;
- collaborare con scuole e famiglie per un uso corretto del mezzo televisivo.
Il rispetto del Codice è vigilato da un Comitato di controllo, che può emettere risoluzioni pubbliche e darne diffusione in spazi di largo ascolto.
H. Altre fonti e circolari
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 5 gennaio 2000 – chiarimenti su attività culturali e simili e concetto di “impiego dei minori”;
- Circolare ministeriale n. 67/89 del 06/07/89 – ulteriori indicazioni interpretative;
- Legge 3 maggio 2004, n. 112 – principi in materia di sistema radiotelevisivo e RAI;
- Testo unico sicurezza sul lavoro (già D.Lgs. 626/94 e successivi aggiornamenti).
Conclusioni operative
Il quadro normativo sull’impiego dei minori nello spettacolo è ampio e frammentato tra: leggi, decreti legislativi, regolamenti, circolari e codici di autoregolamentazione.
Per produzioni, emittenti e datori di lavoro ciò significa:
- necessità di verificare caso per caso se si tratta di impiego lavorativo o semplice apparizione;
- obbligo di richiedere le autorizzazioni quando previste;
- rispetto dei limiti di orario, prescrizioni ambientali, valutazione dei rischi;
- attenzione particolare ai programmi e alle fasce accessibili ai minori.
Per approfondire la normativa o verificare la correttezza delle procedure di assunzione, autorizzazione e sicurezza nei confronti dei minori nello spettacolo è consigliabile richiedere una consulenza professionale.
📧 somiglianaservizi@gmail.com
Autore: Diego Somigliana
• L’impiego di minori nello spettacolo è regolato dalla Legge 977/1967, aggiornata dai D.Lgs 345/99 e 262/2000.
• Per attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e nello spettacolo serve di norma una autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
• Il datore di lavoro deve garantire sicurezza, integrità psicofisica, sviluppo e frequenza scolastica del minore, con valutazione dei rischi dedicata.
• Decreti e regolamenti specifici (es. D.M. 218/2006, Codice TV e Minori) disciplinano soprattutto TV e programmi radiotelevisivi con minori.
• Errori o omissioni possono comportare sanzioni penali e amministrative, oltre alla revoca delle autorizzazioni e a danni d’immagine per la produzione.
Domande frequenti sulla normativa per l’impiego di minori nello spettacolo
Quando è obbligatoria l’autorizzazione per lavorare con minori nello spettacolo?
L’autorizzazione è obbligatoria quando un minore è impiegato in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4 L. 977/1967). Rientrano in questa categoria, ad esempio, ruoli in film, fiction, spot pubblicitari, programmi TV, spettacoli teatrali ed eventi live in cui il minore ha una partecipazione programmata e organizzata.
Chi deve presentare la domanda di autorizzazione per il minore?
La domanda è presentata dal datore di lavoro (di solito la casa di produzione, l’emittente o l’organizzatore dello spettacolo) presso la Direzione Provinciale / Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Alla domanda va allegato l’assenso scritto dei genitori o del tutore e tutta la documentazione richiesta.
È possibile impiegare minori anche sotto i 15 anni?
Sì, la normativa consente l’impiego di minori anche di età inferiore ai 15 anni in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e nello spettacolo, ma solo:
- con autorizzazione specifica dell’Ispettorato del Lavoro;
- se sono garantiti sicurezza, integrità psicofisica, sviluppo e frequenza scolastica;
- nel rispetto dei limiti di orario e delle prescrizioni previste per ciascuna fascia d’età.
Cosa valuta l’Ispettorato del Lavoro prima di rilasciare l’autorizzazione?
Il Servizio Ispezione verifica che:
- siano presenti tutti i requisiti di legge (documenti, consensi, condizioni del set);
- le modalità e i tempi dell’attività siano compatibili con l’obbligo scolastico del minore;
- siano rispettate le tutele psico-fisiche (valutazione rischi, ambiente, orari, prescrizioni minorili);
- l’autorizzazione sia limitata al tempo strettamente necessario per la specifica attività.
Solo in presenza di questi requisiti viene rilasciato il provvedimento autorizzativo.
Una semplice intervista gratuita di un minore in TV richiede sempre autorizzazione?
No, secondo le indicazioni ministeriali, l’autorizzazione ex art. 4 L. 977/1967 è necessaria solo quando esiste un vero e proprio rapporto di lavoro. Una intervista occasionale e a titolo gratuito, senza elementi tipici di impiego lavorativo, non rientra automaticamente tra i casi che richiedono autorizzazione. Tuttavia, situazioni ambigue o ripetute vanno valutate con attenzione caso per caso.
Che ruolo ha il D.Lgs. 345/1999 nella tutela dei minori sul lavoro?
Il D.Lgs. 345/1999 attua la direttiva europea sulla protezione dei giovani sul lavoro e modifica la L. 977/1967. Definisce in particolare:
- le condizioni per l’autorizzazione all’impiego di minori nello spettacolo;
- l’obbligo di valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 8);
- l’estensione degli obblighi di informazione anche ai titolari della potestà genitoriale.
Come si collegano la normativa sul lavoro minorile e il Codice TV e Minori?
La normativa sul lavoro minorile (L. 977/1967, D.Lgs 345/99, D.M. 218/2006) disciplina l’impiego lavorativo dei minori, mentre il Codice di autoregolamentazione TV e Minori regola il contenuto dei programmi, delle immagini e della pubblicità destinati o accessibili ai minori. Le due dimensioni si integrano: una riguarda il rapporto di lavoro con il minore, l’altra la tutela del pubblico minorile che guarda la TV.
Cosa rischia una produzione che impiega minori senza rispettare la normativa?
L’impiego di minori senza autorizzazione o in violazione dei limiti previsti può comportare:
- sanzioni penali a carico del datore di lavoro;
- sanzioni amministrative (anche di importo rilevante);
- revoca delle autorizzazioni rilasciate;
- interruzione delle lavorazioni in caso di ispezione;
- danni d’immagine con clienti, broadcaster e istituzioni.
Per questo è fondamentale programmare il lavoro con minori con un corretto inquadramento normativo fin dall’inizio.
Ogni produzione è un caso a sé: numero di minori, tipo di opera, orari, Paesi coinvolti, TV o web…
Per verificare se servono autorizzazioni, come impostare le pratiche e quali rischi evitare puoi chiedere una consulenza dedicata.
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