venerdì 14 dicembre 2012

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI

minori sul set cinema
STUDIO SOMIGLIANA : DISBRIGO PRATICHE PER CORRETTA ASSUNZIONE DI MINORI  NELLO SPETTACOLO IN ITALIA E IN SVIZZERA, PRATICHE INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA, BUSTE PAGA TROUPE E COLLOCAMENTO ATTORI.
Mail info@diegosomigliana.com
Tel +031 4129956  +39 349 5238832



Diego Somigliana,  esperto in materia di codice di autoregolamentazione Tv e Minori, controlla e verifica preventivamente il rispetto della normativa vigente in materia delle emittenti televisive italiane.
In base al Decreto del 27 Aprile 2006 n 218 e al Codice di autoregolamentazione tv emanato dal Ministero delle Comunicazioni del 29.11.2002, le Emittenti Tv sono soggette al rispetto di diverse norme e regolamenti, non solo devono promuovere le disposizioni per la tutele dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.
Le emittenti tv sono inoltre tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori, con riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni ed a ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.

Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di questo regolamento provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

In caso di di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori la Commissione delibera l'irrogazione di Sanzioni, che si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.

I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro,e nei casi più gravi viene sospesa la concessione televisiva da uno a 10 giorni.

Per una consulenza sul rispetto del Codice Tv e Minori chiama lo 0283242008

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Codice di autoregolamentazione
Tv e Minori
sottoscritto in Roma il 26 Novembre 1997
Codice TV Minori
Comitato per la elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti fra TV e minori
(ex DPCM 5 Febbraio 1997)
Codice di autoregolamentazione
PREMESSA
Le Aziende televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d'ora in poi 
indicate come Aziende televisive) considerano:
a) che l'utenza televisiva è costituita - specie in alcune fasce orarie - anche da minori (1);
b) che il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico 
nazionale e internazionale: basta ricordare l'articolo della Costituzione che impegna la comunità nazionale, in tutte le 
sue articolazioni, a proteggere l'infanzia e la gioventù (art. 31); o la Convenzione dell'ONU del 1989 - divenuta legge 
dello Stato nel 1991, che impone a tutti di collaborare per predisporre il bambino a vivere una vita autonoma nella 
società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà e che fa divieto di sottoporlo a 
interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso mentale, sfruttamento;
c) che la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di 
aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi;
d) che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che 
possano nuocere al suo sviluppo psichico e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo;
e) che, riconosciuti i diritti dell'utente adulto e i diritti di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano 
contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU secondo cui "i 
maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione".
Tutto ciò premesso le Aziende televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi ad uno scrupoloso rispetto della 
normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita ad un codice di autoregolamentazione che possa assicurare 
contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla.
Ciò accogliendo il suggerimento della Convenzione ONU di sviluppare "appropriati codici di condotta affinché il 
bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17).
PRINCIPI GENERALI
Le Aziende televisive si impegnano: a) a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai
bambini; b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, 
tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità: ciò per evitare il pericolo di una 
dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi; per consentire una scelta critica dei programmi; c) a 
collaborare col sistema scolastico per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva; 
d) ad assegnare alle trasmissioni per bambini, qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta 
qualità; e) a sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'handicap, del disadattamento sociale, del 
disagio psichico in età evolutiva, in maniera di aiutare e non ferire le esigenze dei bambini in queste condizioni; f) a 
sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle 
trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna Azienda televisiva; g) a diffondere presso tutti i propri 
operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione. 
PARTE PRIMA

A) LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE
Le Aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga
sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro corpi e senza rivolgere
domande allusive alla loro intimità. In particolare le Aziende televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di
intrattenimento che di informazione: a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni
caso a garantirne l'assoluto anonimato; a non utilizzare minori con gravi patologie o portatori di handicap per
propagandare terapie in forme sensazionalistiche; a non intervistare minori in situazione di grave crisi (per esempio che
siano fuggiti di casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti
in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto
anonimato; a non far partecipare minori (da 0 a 14 anni) a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro
affidamento a un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o una adozione; se la condotta
di un genitore sia stata più o meno dannosa; a non utilizzare i minori (da 0 a 14 anni) in grottesche imitazioni degli
adulti;
B) LA TELEVISIONE PER TUTTI dalle ore 7.00 alle ore 22.30
Le Aziende televisive si impegnano a trasmettere programmi nel rispetto delle seguenti regole:
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
Le Aziende televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini
gratuite di violenza o di sesso, ovvero che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia. Le
Aziende televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore
22.30: a) sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative
nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori. Qualora, per casi di
straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e
impressionanti si renda comunque necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e
le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi
in cui sono coinvolti i minori, le Aziende televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate
in questo Codice e nella "Carta dei doveri del giornalista" per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli". Le Aziende
televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e
qualificati corsi di formazione per sensibilizzare, non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva
(fotografi, montatori, ecc.), alla problematica "Tv e minori". Le Aziende televisive si impegnano ad ispirare la propria
linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
FILM FICTION E SPETTACOLI VARI
Le Aziende televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione
circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del
benessere fisico e psichico dei bambini e dei ragazzi, attraverso un Comitato interno di autocontrollo, vigilanza e
garanzia. Detto Comitato - costituito, tra l'altro, da esperti di comunicazione e diritto - detterà gli indirizzi e le
valutazioni in attuazione dei principi del presente Codice. Qualora si consideri che per straordinario valore culturale o
morale valga la pena mettere in onda in prima serata una trasmissione destinata al pubblico adolescenziale ma non
adatta ai più piccoli, si potrà derogare all'impegno sopra indicato. In questo caso le Aziende televisive si impegnano ad
annunciare, se possibile anche nei giorni precedenti, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, pur
essendo importante per i più grandi. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni
interruzione.
TRASMISSIONI DI INTRATTENIMENTO
Le Aziende televisive si impegnano ad evitare quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano
nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare: ad evitare trasmissioni che usino in modo gratuito i conflitti familiari
come spettacolo creando turbativa in un bambino preoccupato per la stabilità affettiva delle relazioni con i suoi genitori;
ad evitare che nelle trasmissioni si faccia ricorso al turpiloquio, alla scurrilità e alla offesa verso le religioni.
C) LA TELEVISIONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Le Aziende televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, fra le ore
16.00 e le ore 19.00, idonea ai bambini sia con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, sia con un controllo
particolare anche su promo, trailer e pubblicità. Codice di autoregolamentazione Tv e Minori
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PRODUZIONE DI PROGRAMMI
Le Televisioni che realizzano programmi per bambini e per ragazzi si impegnano a produrre trasmissioni: che siano di
buona qualità e di piacevole intrattenimento; che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come la
capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia; che accrescano le capacità critiche
dei bambini e ragazzi in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo; che favoriscano la partecipazione dei bambini e ragazzi con i loro problemi, con i loro punti di vista dando
spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città (Consigli dei bambini, progettazione di spazi urbani da
parte di bambini e ragazzi, iniziative per aumentare la loro autonomia e la loro partecipazione). Le Televisioni si
impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una
corretta educazione linguistica dei bambini.
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DESTINATI AI MINORI
Le Aziende televisive, si impegnano a valutare la possibilità di produrre programmi di informazione destinati ai
bambini e ragazzi, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di problematiche
infantili e con bambini e ragazzi.
COMUNICAZIONI ALLA STAMPA ED AGLI SPETTATORI ADULTI
Le Aziende televisive si impegnano a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica ed anche
specializzata, nonché alle pubblicazioni specificatamente dedicate ai minori, i notiziari sui programmi destinati
all'utenza di bambini e ragazzi e a rispettarne gli orari.
D) PUBBLICITÀ
Le Aziende televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, al
fine di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori
o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi. Volendo garantire una particolare tutela di
quella parte del pubblico - bambini e ragazzi - che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei
messaggi pubblicitari, si prevedono le seguenti limitazioni nella propaganda pubblicitaria, secondo tre diversi livelli di
protezione (generale, rafforzata, specifica), a seconda delle diverse esigenze di cautela nell'arco della giornata.
1° LIVELLO: PROTEZIONE GENERALE
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:
a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza,
aggressività, autoaggressività ecc.);
b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcool, né presentare in modo negativo l'astinenza o la
sobrietà dall'alcool;
c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto abusando della loro
naturale credulità ed inesperienza;
d) non debbono indurre in errore i bambini: sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo; sul grado di
conoscenze e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo; sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella
confezione; sul prezzo del giocattolo, in particolar modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti
complementari.
2° LIVELLO: PROTEZIONE RAFFORZATA
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto
sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle ore 7.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle
ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità, direttamente rivolte ai bambini,
che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori (ad es.
situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure
mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento
socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità ed i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone
autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i bambini ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di
ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che
possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano
discriminazioni di sesso e di razza; ecc.).
3° LIVELLO: PROTEZIONE SPECIFICA
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del
pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle
19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai bambini). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra Codice di autoregolamentazione Tv e Minori
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forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori, dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati
da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora
leggere e da minori portatori di handicap. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di: bevande
superalcoliche; servizi telefonici a valore aggiunto a prefisso "144" e "00" a carattere di intrattenimento o
conversazione, così come definiti dalle leggi vigenti; profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali)

PARTE SECONDA
DIFFUSIONE DEL CODICE
Le Aziende televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo
televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. Il Comitato chiede alla Presidenza del Consiglio di provvedere alla
maggiore diffusione possibile del Codice. In particolare, in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione propone
la più ampia diffusione nelle scuole dell'obbligo.
CONTROLLO ED APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Il rispetto e l'applicazione del presente Codice sono affidati ad un Comitato di controllo che garantisca una
composizione di ugual numero di rappresentanti delle Aziende televisive e degli altri componenti indicati dal Presidente
del Consiglio. All'interno di questi ultimi è compreso il Presidente del Comitato. Il Comitato di controllo vigila sul
corretto rispetto del Codice sia effettuando proprie azioni di indagine sia raccogliendo le segnalazioni che provengono
dalle associazioni e dai cittadini. Il Comitato di controllo può dotarsi degli strumenti tecnici necessari (ad esempio
analisi specifiche e monitoraggi sull'ascolto dei minori) per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ove riscontri una
violazione ai principi del Codice, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare
eventuali controdeduzioni entro 15 giorni. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilità, gravità del
danno, ecc.) e, se del caso, emette una motivata e pubblica risoluzione. La risoluzione viene trasmessa all'Azienda
inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto (preferibilmente durante il
telegiornale) e prima delle ore 22.30. Nel caso di violazione delle norme relative alla pubblicità, la comunicazione di cui
sopra dovrà essere effettuata senza citare il nome del prodotto e dell'utente pubblicitario.


Autore: DIEGO SOMIGLIANA