Artisti extra-UE
Per lavorare con artisti extra-UE in Italia nel settore dello spettacolo (circhi, teatro, concerti, balletto, locali di intrattenimento, TV, cinema, eventi culturali) non basta l’invito della produzione: servono nullaosta, visti e procedure specifiche, spesso fuori dalle normali quote dei decreti flussi.
Questa pagina spiega in modo pratico come funziona il collocamento nello spettacolo per cittadini extra-UE e quale supporto può offrire lo studio.
Consulente: Diego Somigliana
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Chi rientra nelle procedure per artisti extra-UE
Le procedure speciali per lavoratori extra-UE nello spettacolo riguardano in particolare:
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare presso enti teatrali o cinematografici, imprese radiofoniche o televisive, enti musicali o culturali;
- partecipazione a manifestazioni culturali o folcloristiche, eventi e festival.
Per molte di queste categorie esiste un canale di ingresso fuori quota (art. 27 T.U. Immigrazione), con una procedura dedicata per il rilascio del nullaosta al lavoro.
• Molti artisti extra-UE possono entrare in Italia per lavoro nello spettacolo fuori dalle quote del decreto flussi (art. 27 T.U. Immigrazione).
• Il datore di lavoro deve richiedere un nullaosta specifico, usando modulistica dedicata e rispettando le circolari ministeriali.
• Per alcuni casi è possibile anche il lavoro artistico autonomo, con visti vincolati al singolo committente e a requisiti di qualificazione.
• Errori nella procedura (moduli, documenti, tempi) possono bloccare il visto, l’ingresso in Italia o l’avvio dello spettacolo.
• Un’assistenza esperta permette di programmare arrivi, prove e date di spettacolo senza sorprese ai controlli.
Riferimenti normativi principali
Le regole per l’assunzione di lavoratori extra-UE nel settore dello spettacolo sono contenute soprattutto in:
- Art. 27 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) – ingresso di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo fuori quota;
- Circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 – procedure per i lavoratori dello spettacolo;
- Nota direttoriale 19 gennaio 2011 n. 524 – chiarimenti operativi;
- Disposizioni sul nullaosta al lavoro e sul visto d’ingresso per lavoro subordinato o autonomo.
È stata inoltre abolita la vecchia “Lista Unica Nazionale dello Spettacolo”: non è più necessaria l’iscrizione a tale lista.
Nullaosta al lavoro per artisti extra-UE
Per poter assumere un artista extra-UE nello spettacolo occorre, di regola, ottenere un nullaosta al lavoro.
Il nullaosta:
- è richiesto dal datore di lavoro (impresa di spettacolo, ente, società di produzione);
- si richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (o, in Sicilia, all’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo);
- utilizza una modulistica specifica predisposta dall’Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo (Modello A per il primo ingresso, Modello B per proroghe);
- è concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi.
La domanda deve essere corredata da tutta la documentazione richiesta dalla circolare (copie contratti, programmi, dati anagrafici, riferimenti dell’ente ospitante, ecc.).
In caso di esito positivo:
- il nullaosta è comunicato allo Sportello Unico della provincia dove ha sede l’impresa;
- si procede poi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro e al rilascio del visto d’ingresso.
Modello A e Modello B per lavoratori dello spettacolo extra-UE
Modello A – Primo ingresso
Utilizzato per i lavoratori extracomunitari che entrano in Italia per la prima volta per svolgere attività nel settore dello spettacolo. Serve a richiedere il nullaosta per l’ingresso e l’assunzione.
Modello B – Proroga
Utilizzato per chiedere la proroga del permesso di soggiorno per lavoro dello spettacolo, quando il rapporto prosegue o il progetto si estende nel tempo.
Sono previste anche:
- istruzioni ufficiali per la compilazione dei Modelli A e B;
- un modello di dichiarazione di responsabilità, in particolare per gli spettacoli viaggianti.
La compilazione corretta dei moduli è fondamentale per evitare rigetti, richieste di integrazione o rallentamenti che possono bloccare prove, calendarizzazioni e debutti.
Durata, proroghe e limiti
Il nullaosta viene sempre concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi.
- È possibile chiedere proroghe, in presenza dei requisiti, quando l’attività prosegue.
- Per i nullaosta concessi a ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, la proroga è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla chiusura dello spettacolo e solo per la prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.
In ogni caso è importante pianificare con attenzione: date di debutto, prove, tournée e scadenze dei permessi, per non trovarsi con artisti che non possono più lavorare per semplice decorrenza dei termini.
Lavoro artistico autonomo per extra-UE
I lavoratori dello spettacolo extra-UE possono entrare in Italia anche per svolgere un lavoro artistico autonomo.
In questi casi:
- le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano visti di breve o lunga durata;
- i visti sono concessi solo per:
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale;
- artisti o complessi ingaggiati da enti teatrali, musicali, RAI, emittenti note o enti pubblici rilevanti.
- il visto è normalmente vincolato al singolo produttore o committente per il quale è stato richiesto: non è un lasciapassare “generico” per lavorare con chiunque.
Procedura per il visto d’ingresso
Una volta ottenuto il nullaosta:
- il lavoratore si rivolge al consolato / ambasciata italiana competente nel Paese di residenza;
- presenta richiesta di visto per lavoro subordinato o autonomo nel settore dello spettacolo;
- allegherà il nullaosta, la documentazione richiesta e le prove del rapporto con la produzione/ente italiano.
Errori o incongruenze tra quanto dichiarato nella domanda di nullaosta e quanto presentato per il visto possono causare ritardi o dinieghi, con conseguenti problemi per l’avvio delle prove, delle riprese o delle date di spettacolo.
Cosa fa lo studio per la tua produzione
Lo studio di Diego Somigliana offre assistenza alle produzioni che lavorano con artisti extra-UE:
- analisi del progetto artistico e inquadramento corretto (subordinato/autonomo, categorie ammesse);
- compilazione di Modello A / Modello B e dei modelli collegati;
- predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di nullaosta;
- rapporti con gli uffici competenti (Ministero, collocamento nello spettacolo, Sportello Unico);
- coordinamento con la fase di richiesta del visto d’ingresso presso il consolato;
- allineamento con buste paga, inquadramenti e copertura contributiva;
- gestione di tempistiche critiche quando le prove o le date sono già fissate.
L’obiettivo è arrivare alla data di debutto o di ripresa con artisti che possano lavorare in piena regola, senza sorprese ai controlli.
FAQ – Domande frequenti sugli artisti extra-UE
Gli artisti extra-UE rientrano sempre nel decreto flussi?
No. Per molte categorie di lavoratori dello spettacolo (circhi, lirica, ballerini, musicisti, ecc.) è previsto un canale di ingresso fuori quota (art. 27 T.U. Immigrazione), con procedure e modulistica dedicate.
Chi deve richiedere il nullaosta per lavoratore dello spettacolo extra-UE?
Il nullaosta è richiesto dal datore di lavoro in Italia (impresa di spettacolo, ente, produzione, locale), utilizzando i moduli ufficiali (Modello A per primo ingresso e Modello B per proroghe) e allegando tutta la documentazione richiesta dalla circolare ministeriale.
Quanto dura il nullaosta e si può prorogare?
Il nullaosta viene rilasciato per una durata iniziale non superiore a 12 mesi. È generalmente prorogabile, ma con limiti specifici per alcune categorie (ad esempio ballerini e musicisti in locali di intrattenimento), per i quali la proroga è ammessa solo per il tempo necessario alla chiusura dello spettacolo e con lo stesso datore di lavoro.
Si può lavorare come artista autonomo extra-UE?
Sì, in alcuni casi. Il visto per lavoro artistico autonomo è riservato ad artisti di chiara fama o di alta qualificazione professionale, o ad artisti/complessi ingaggiati da enti e soggetti di particolare rilievo. Il visto è normalmente legato al singolo committente che ha richiesto l’ingaggio.
Cosa succede se la procedura non è corretta?
Errori nei moduli, mancanza di documenti o tempistiche non rispettate possono comportare:
- rigetto del nullaosta o richiesta di integrazione;
- ritardi nel rilascio del visto d’ingresso;
- impossibilità per l’artista di raggiungere l’Italia in tempo per prove o spettacoli;
- contestazioni in caso di controlli sul lavoro irregolare.
Vi occupate anche di codice fiscale e buste paga per gli artisti extra-UE?
Sì. Lo studio può assistere nella richiesta di codici fiscali stranieri per gli artisti e nella gestione di buste paga spettacolo, inquadramenti e coperture contributive, così che tutta la posizione (immigrazione, lavoro, fiscale) sia coerente e difendibile in caso di verifiche.
Hai bisogno di lavorare con artisti extra-UE?
Per impostare correttamente nullaosta, visto e collocamento, scrivi indicando:
• tipo di spettacolo (circo, concerto, teatro, festival, TV, cinema);
• Paese di provenienza degli artisti e numero di persone coinvolte;
• date previste per arrivo, prove e debutto;
• se si tratta di lavoro subordinato o autonomo.
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Risposta con prime indicazioni operative e preventivo senza impegno.

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