AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO IN SVIZZERA PROCEDURA

Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata: 

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PRESTATORI ITALIANI IN SVIZZERA:

Prima di esercitare una professione regolamentata in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, i cittadini dell’UE/AELS devono presentare una dichiarazione alla SEFRI. Se la professione ha implicazioni per la salute o la sicurezza pubblica, l’autorità competente esaminerà con attenzione le qualifiche professionali della persona. Rispetto alla procedura di riconoscimento per richiedenti stabilitisi in Svizzera, le scadenze sono più brevi. La procedura centralizzata è semplificata grazie al sistema elettronico online.
Tutti i prestatori di servizi dell’UE/AELS sono inoltre soggetti all’obbligo di notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM (procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata).

 La notifica va effettuata entro otto giorni dall’inizio dell’attività tramite il modulo ufficiale disponibile online.

I cittadini dell’UE/AELS che intendono fornire una prestazione di servizi in Svizzera nell’ambito di una professione regolamentata per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile devono effettuare una dichiarazione tramite l’apposito sistema online della SEFRI.


Le persone che desiderano lavorare in Svizzera per al massimo 90 giorni per anno civile in una professione non regolamentata non devono inoltrare alcuna dichiarazione alla SEFRI.


Per esercitare un’attività lucrativa o fornire una prestazione di servizi transfrontaliera per una durata limitata di 90 giorni per anno civile, i cittadini dell’UE-27/AELS e i lavoratori distaccati di un’impresa con sede in uno Stato membro dell’UE-27/AELS non necessitano di un permesso21. 

Secondo gli articoli 5 capoverso 1 ALC, 6 capoverso 2 e 20 capoverso 1 Allegato I ALC in combinazione con gli articoli 9 capoverso 1bis OLCP e 6 LDist, tali persone sottostanno all’obbligo di notifica. 
Sottostanno in linea di principio all’obbligo di notifica tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile. Nei settori edilizia (compresi genio civile e i rami accessori dell’edilizia), paesaggismo, alberghiero e ristorazione, pulizia industriale o domestica, servizi di sorveglianza e di sicurezza nonché nel settore a luci rosse e nel commercio ambulante l’obbligo di notifica si applica a prescindere dalla durata dei lavori (cap. II 3.1.1)22 . 
Nella prassi, in relazione all’obbligo di notifica sorgono questioni di delimitazione complesse.
 Le tabelle qui appresso elencano a titolo esemplificativo le attività e le prestazioni di servizi che nell’ambito dell’ALC sottostanno o no all’obbligo di notifica. Le tabelle sono uno strumento ausiliario e non sono esaustive. In linea di principio le attività produttive vanno notificate. 


Attività sottostanti a notifica:

1 Riprese cinematografiche, reportage fotografico, attività artistiche
  su invito di un’azienda svizzera o per un proprio progetto, una fotografa estera scatta fotografie per un libro sugli usi e costumi svizzeri che sarà venduto all’estero 
 riprese cinematografiche di un’equipe estera in Svizzera
 un famoso cantante di opera partecipa a una tournée di beneficenza in diversi luoghi in Svizzera
 un gruppo musicale estero si esibisce in Svizzera 
 uno scrittore tiene una lettura in Svizzera .

Formazione e formazione continua .

Incontri o colloqui con clienti e/o appaltatori.

Notifica e permesso in caso di assunzione d’impiego in Svizzera
1 Cittadini UE-27/AELS Soggiorno massimo di 3 mesi durante l’anno civile Notifica prima di esercitare l’attività lucrativa con procedura online .

2 Soggiorno superiore a 3 mesi durante l’anno civile Richiedere un permesso al Cantone prima dell’inizio dell’attività lucrativa.

AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO VIDEO IN SVIZZERA PROCEDURA

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Office: Via Milani 6 - 20133 Milan / Italy

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