ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

le informazioni contenute in questo libro si riferiscono a uno studio condotto sulle normative dall'autore frutto esclusivo del suo pensiero.

Pratiche per  Autorizzazioni minori
 Buste paga troupe / assunzioni collocamento
Rappresentanza artistica attori

Introduzione

Ogni giorno in Italia vengono impiegati bambini attori nell'industria cine-televisiva.
Quali normative regolano l'impiego dei minori nello spettacolo in Italia?
Cercheremo di fornire una panoramica legislativa e nello stesso tempo operativa per impiegare regolarmente i minori nello spettacolo.
Vedremo come preparare una domanda di autorizzazione per impiegare i minori al lavoro, le regole essenziali per la corretta assunzione e come affrontare e risolvere le problematiche più frequenti.


LA NORMATIVA SUI MINORI

Nello spettacolo sempre più di frequente vi è la necessità di utilizzare minori da parte delle società di produzione italiane.
Nel momento in cui si impiega un minore si deve fare riferimento alla normativa in vigore per assumere nel modo corretto un lavoratore minorenne.
I Campi di applicazione della normativa vigente sono : Cinema, Tv, Servizi fotografici, Eventi live, Teatro e Pubblicità, in sintesi tutte quelle attività di lavoro nello spettacolo in cui il minore svolge un ruolo attivo e programmato, quindi viene predefinito un ruolo specifico e vengono date delle direttive che il minore è tenuto a svolgere, anche in assenza di pagamento.
Sono esenti tutte quelle attività che non sono riconducibili al concetto di lavoro e le iniziative didattiche di istituzioni pubbliche, come le scuole.
Vediamo nel dettaglio quali riferimenti legislativi bisogna osservare per impiegare correttamente un minore nell'ambito spettacolo.


ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Tutte le società di produzione cinetelevisivie, fotografi e case di produzione cinematografiche che impiegano minori nello spettacolo sono obbligate a rispettare la seguente disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile
Gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalla normativa si possono riassumere come segue:

Legge n° 977/67 : tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

Legge n° 345/99: attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (Art.6 Art.8)

Legge n° 626/94 : valutazione dei rischi art.4 e art.21


Vediamo di seguito gli aspetti fondamentali e gli articoli più importanti.



Legge n° 977/67
LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967 

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967Aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs 345/99 e dal d.lgs 262/2000.


La legge 977 è la normativa di riferimento per l'impiego dei minori in Italia. Gli articoli più importanti che bisogna tenere in considerazione sono:

Art. 4 Autorizzazione direzione provinciale del lavoro:

La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.”

Quindi l'assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della direzione provinciale del lavoro competente territorialmente al luogo di lavoro. Bisogna allegare il preliminare assenso scritto di entrambi i genitori. In mancanza di accordo di entrambi i genitori la domanda non viene accettata. L'articolo specifica inoltre alcune aspetti a cui si deve fare riferimento. 
Infatti il servizio Ispezione della direzione provinciale del lavoro verifica la sussistenza di tali requisiti tra cui la compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento del lavoro con l'assolvimento per il minore dell'obbligo scolastico ( in caso di assenza scolastica), della sua integrità psicofisica e della salvaguardia della moralità del minore, che significa non soltanto l'analisi del testo/scena che deve recitare/interpretare il bambino attore ma anche una valutazione complessiva del contesto e del luogo dove si realizza la scena sul set.
 Infatti è obbligo della casa di produzione produrre in anticipo la sceneggiatura/copione/storyboard delle scene in cui è coinvolto il minore. L'autorizzazione è valida solo per i giorni e orari indicati nel permesso e deve essere esibita in caso di ispezione.

Art. 7 Valutazione dei rischi del datore di lavoro:

“Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.

In questi due articoli si mette in rilievo l'obbligo per il datore di lavoro/casa di produzione di provvedere in via preventiva alla valutazione dei rischi del luogo di lavoro dove verrà impiegato il minore e certificarne l'idoneità anche con un autocertificazione e informarne i genitori del minore.


Art. 17/22 Orario di lavoro / notturno / riposi

La prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attivita' puo' protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata

Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.”

Quindi gli orari di lavoro non devono superare le ore 24, e il riposo settimanale deve essere di due giorni. Le 7 ore di lavoro giornaliero si sommano con quelle delle ore scolastiche per un totale di 35 ore settimanali e un massimo di 7 ore giornaliere.

Art. 24 tutela previdenziale

I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.”

Quindi il minore assunto deve essere collocato con busta paga versando contributi inps e enpals come per gli adulti. In caso di prestazione gratuita si versano solo i contributi enpals. Una tutela ulteriore viene ultimamente richiesta è di produrre un'assicurazione privata contro i rischi infortunio.


Legge n° 345/99

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro



Art. 6 ( autorizzazione )

    L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:"Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

    Art. 8 ( valutazione rischi )

    L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
    Art. 7.
      Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

      a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
      b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
      c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
      d) movimentazione manuale dei carichi;
      e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
      f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
      g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta' genitoriale.".

Legge n° 626/94

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
Decreto legislativo , testo coordinato 19.09.1994 n° 626 , G.U. 12.11.1994

ART. 21
Informazione dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all’art. 1, comma 3.

Articolo aggiornato successivamente in quanto tutte le informazioni di cui all'artic 21 del D.Lgs 626/94 devono essere fornite a coloro che esercitano la potestà genitoriale, quindi a entrambi i genitori ex art.8 Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345.




PARTICOLARI PRESCRIZIONI.


Analizziamo ora le particolari prescrizioni, determinate con circolare ministeriale n. 67/89, sulle modalità, differenziate per età, di svolgimento delle prestazioni lavorative dei minori, che devono essere sottoscritte per presa visione dai titolari della potestà genitoriale e dalla società di produzione e allegate alla domanda di autorizzazione. Sono divide per fasce di età del minore:



La prima fascia comprende i minori tra o e 3 anni:

  • Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità.
  • Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatologia.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
  • L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.
  • Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.

In questa fascia di età abbiamo gli adempimento più restrittivi, come la reperibilità del medico pediatra e la certificazione ambientale. Inoltre l'orario di lavoro giornaliero non può superare le 3 ore giornaliere, oltre all'obbligo che il minore venga accompagnato dai genitori.

La seconda fascia di età comprende i minori tra i 3 e i 6 anni:


  • Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
  • L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.
  • Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.

In questa fascia aumenta di un ora l'impiego del minore, non sono più necessari la reperibilità del pediatra e la certificazione ambientale.


La terza fascia comprende i minori tra i 6 e i 15 anni:


  • Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
  • Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici.
  • Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense.
  • Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
  • La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi espressamente delegata.



In questa fascia si devono calcolare le ore che il minore impiega a scuola che si sommano con le ore di lavoro, il totale non deve superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.


La quarta fascia comprende i minori tra i 15 e i 18 anni

  • Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
  • Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
  • Deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad evitare pregiudizio alla salute; l’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.

In questa fascia aumentano le ore per un totale di 40 settimanali e 8 giornaliere, il minore può non essere accompagnato sul luogo di lavoro.



ESENZIONI


Ci sono alcune attività in cui si è esentati dal presentare la domanda di autorizzazione. Gli aspetti che devono essere valutati per stabilirlo sono: Natura del lavoro, modalità di svolgimento, estemporaneità ed episodicità della prestazione.
 Si tratta di attività di lavoro che non sono in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro o di occupazione, che presuppone una prefigurazione in termini oggettivi, soggettivi, programmatici e temporali dell'impiego del minore. 
Un esempio è rappresentato dal calcio di inizio dato da un bambino in una partita di calcio, oppure da un' intervista in un parco giochi dove si riprendono solo i bambini che casualmente si trovano a giocare o infine dal caso di riprese girate all'uscita di scuola mentre i bambini escono. Un caso televisivo è rappresentato da da un minore che partecipa come ospite a una trasmissione televisiva e viene intervistato senza che gli sia fornito un copione da studiare.
Nello stesso tempo, l'autorizzazione non è necessaria per quelle attività gratuite che si svolgono nell'ambito della didattica scolastica organizzata da enti pubblici come le scuole, in quanto si ritiene che le iniziative educative di tali enti siano connaturate con l'osservanza della frequenza scolastica e del rispetto dell'integrità psicofisica e morale del minore, che sono alcune delle condizioni necessarie alle quali è subordinata la domanda di autorizzazione. A questo proposito riportiamo art.4 della circolare del Ministero del lavoro n°1 del 5 gennaio 2000 dove vengono spiegati i concetti appena esposti:
art 4 Attività culturali e simili:

La sostituzione, nel citato art. 4, 2° comma, delle parole "partecipazione dei minori" con le parole "impiego dei minori in attività lavorative" intende escludere dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione relativamente a tutte quelle attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria "occupazione", la quale di per sé esige una prefigurazione in termini soggettivi, oggettivi, temporali e programmatici dell’intervento del minore. Del pari, si potrà prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso di attività non retribuita svolta nell’ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei minori. Infatti, nelle evidenziate iniziative e nelle attività educative della Scuola è connaturata l'osservanza dell'obbligo scolastico e delle condizioni atte ad assicurare l’integrità psico-fisica e la moralità del minore che costituiscono alcune delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.


SANZIONI


1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza ingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
La direzione provinciale del lavoro su segnalazione della Commissione per i servizi e i prodotti in collaborazione con l'Agicom può emanare specifiche sanzioni e revocare l'autorizzazione, in caso di accertata violazione. Tra i normali controlli degli organi di vigilanza delle direzioni provinciali troviamo il superamento degli orari di lavoro dopo le ore 24 e gli obblighi al riposo giornaliero e settimanale.
Le sanzioni previste quindi sono:
Impiego dei bambini in attività lavorative è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
Mancanza di autorizzazione è prevista una sanzione pecuniaria di euro 2.582,00
Chi è rivestito della Potestà genitoriale e avvia al lavoro in carenza di autorizzazione è punito con sanzione di euro 1.291,00
L'Impiego di minori in orari notturni, oltre la mezzanotte, prevede l'arresto fino a 6 mesi o un'ammenda di euro 5.164.
La Mancanza di riposi intermedi prevede una sanzione tra euro 516,00 e 2.582,00.
La Mancanza di riposo settimanale arresto fino a 6 mesi o ammenda di euro 5.164,00


Bibliografia:


I minori al lavoro – le regole essenziali per il corretto impiego ( ministero del lavoro )

LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967.

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345.

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (G.U. n. 265 del 12 novembre 1994)

Decreto legislativo , testo coordinato 19.09.1994 n° 626 , G.U. 12.11.1994

Circolare del Ministero del lavoro n°1 del 5 gennaio 2000.

Circolare ministeriale n. 67/89 del 06/07/89.

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n.177 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. GU n.208 del 7-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 150 .


DECRETO 27 aprile 2006, n. 218 Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi. GU n.141 del 20-6-2006.

Codice di autoregolamentazione Tv e minori, Ministero delle Comunicazioni del 29-11-2002
www.agcom.it

Legge 3 maggio 2004, n. 112 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione.