le
informazioni contenute in questo libro si riferiscono a uno studio
condotto sulle normative dall'autore frutto esclusivo del suo
pensiero.
Pratiche per Autorizzazioni minori
Buste paga troupe / assunzioni collocamento
Rappresentanza artistica attori
Rappresentanza artistica attori
Introduzione
Ogni giorno in Italia vengono impiegati bambini attori nell'industria cine-televisiva.
Quali normative regolano l'impiego dei minori nello spettacolo in Italia?
Cercheremo di fornire una panoramica legislativa e nello stesso tempo operativa per impiegare regolarmente i minori nello spettacolo.
Vedremo come preparare una domanda di autorizzazione per impiegare i minori al lavoro, le regole essenziali per la corretta assunzione e come affrontare e risolvere le problematiche più frequenti.
LA NORMATIVA SUI MINORI
Nello spettacolo sempre più di frequente vi
è la necessità di utilizzare minori da parte delle società di
produzione italiane.
Nel momento in cui si impiega un minore si deve fare riferimento alla normativa in vigore per assumere nel modo corretto un lavoratore minorenne.
I Campi di applicazione della normativa vigente sono : Cinema, Tv, Servizi fotografici, Eventi live, Teatro e Pubblicità, in sintesi tutte quelle attività di lavoro nello spettacolo in cui il minore svolge un ruolo attivo e programmato, quindi viene predefinito un ruolo specifico e vengono date delle direttive che il minore è tenuto a svolgere, anche in assenza di pagamento.
Sono esenti tutte quelle attività che non sono riconducibili al concetto di lavoro e le iniziative didattiche di istituzioni pubbliche, come le scuole.
Vediamo nel dettaglio quali riferimenti legislativi bisogna osservare per impiegare correttamente un minore nell'ambito spettacolo.
Nel momento in cui si impiega un minore si deve fare riferimento alla normativa in vigore per assumere nel modo corretto un lavoratore minorenne.
I Campi di applicazione della normativa vigente sono : Cinema, Tv, Servizi fotografici, Eventi live, Teatro e Pubblicità, in sintesi tutte quelle attività di lavoro nello spettacolo in cui il minore svolge un ruolo attivo e programmato, quindi viene predefinito un ruolo specifico e vengono date delle direttive che il minore è tenuto a svolgere, anche in assenza di pagamento.
Sono esenti tutte quelle attività che non sono riconducibili al concetto di lavoro e le iniziative didattiche di istituzioni pubbliche, come le scuole.
Vediamo nel dettaglio quali riferimenti legislativi bisogna osservare per impiegare correttamente un minore nell'ambito spettacolo.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Tutte
le società di produzione cinetelevisivie, fotografi e case di
produzione cinematografiche che impiegano minori nello spettacolo
sono obbligate a rispettare la seguente disciplina attualmente
vigente in materia di lavoro minorile.
Gli
obblighi posti a carico del datore di lavoro dalla normativa si
possono riassumere come segue:
Legge
n° 977/67 : tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Legge
n° 345/99: attuazione
della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro (Art.6 Art.8)
Legge
n° 626/94
: valutazione dei rischi art.4 e art.21
Vediamo
di seguito gli aspetti fondamentali e gli articoli più importanti.
Legge
n° 977/67
LEGGE
ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967
Tutela
del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967)
Aggiornata
con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs
345/99 e
dal d.lgs
262/2000.
La
legge 977 è la normativa di riferimento per l'impiego dei minori in
Italia. Gli articoli più importanti che bisogna tenere in
considerazione sono:
Art.
4 Autorizzazione direzione provinciale del lavoro:
“La
direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso
scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori
in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di
attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica
e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione
a programmi di orientamento o di formazione professionale.”
Quindi l'assunzione è subordinata
al rilascio di apposita autorizzazione da parte della direzione
provinciale del lavoro competente territorialmente al luogo di
lavoro. Bisogna allegare il preliminare assenso scritto di entrambi i
genitori. In mancanza di accordo di entrambi i genitori la domanda
non viene accettata. L'articolo specifica inoltre alcune aspetti a
cui si deve fare riferimento.
Infatti il servizio Ispezione della
direzione provinciale del lavoro verifica la sussistenza di tali
requisiti tra cui la compatibilità delle modalità e dei tempi di
svolgimento del lavoro con l'assolvimento per il minore dell'obbligo
scolastico ( in caso di assenza scolastica), della sua integrità
psicofisica e della salvaguardia della moralità del minore, che
significa non soltanto l'analisi del testo/scena che deve
recitare/interpretare il bambino attore ma anche una valutazione
complessiva del contesto e del luogo dove si realizza la scena sul
set.
Infatti è obbligo della casa di produzione produrre in anticipo
la sceneggiatura/copione/storyboard delle scene in cui è coinvolto
il minore. L'autorizzazione è valida solo per i giorni e orari
indicati nel permesso e deve essere esibita in caso di ispezione.
Art.
7 Valutazione dei rischi del datore di lavoro:
“Il datore di
lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica
rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione
dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non
ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei
riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione
all'eta';
b) attrezzature
e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e
durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione
manuale dei carichi;
e) sistemazione,
scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di
lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e
strumenti;
f) pianificazione
dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro
interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della
formazione e dell'informazione dei minori.
Nei riguardi dei
minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari
della potesta' genitoriale.”
In
questi due articoli si mette in rilievo l'obbligo per il datore di
lavoro/casa di produzione di provvedere in via preventiva alla
valutazione dei rischi del luogo di lavoro dove verrà impiegato il
minore e certificarne l'idoneità anche con un autocertificazione e
informarne i genitori del minore.
Art. 17/22 Orario di lavoro /
notturno / riposi
“La
prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attivita' puo'
protrarsi non oltre le ore 24.
In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un
periodo di riposo di almeno 14
ore consecutive.
Per
i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. L'orario di lavoro
dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione
più di 4 ore e mezza
Ai
minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di
almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque
essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata
Ai
minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo,
nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori
turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale
puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.”
Quindi
gli orari di lavoro non devono superare le ore 24, e il riposo
settimanale deve essere di due giorni. Le 7 ore di lavoro giornaliero
si sommano con quelle delle ore scolastiche per un totale di 35 ore
settimanali e un massimo di 7 ore giornaliere.
Art. 24 tutela previdenziale
“I
bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione
delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente
legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle
vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.”
Quindi
il minore assunto deve essere collocato con busta paga versando
contributi inps e enpals come per gli adulti. In caso di prestazione
gratuita si versano solo i contributi enpals. Una tutela ulteriore
viene ultimamente richiesta è di produrre un'assicurazione privata
contro i rischi infortunio.
Legge n° 345/99
Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 345
Attuazione della
direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
Art.
6 ( autorizzazione )
L'articolo 4 della legge 17 ottobre
1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:"Art. 4. - 1. E'
vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal
comma 2.
La direzione provinciale
del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei
titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in
attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di
attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione
professionale.
Art.
8 ( valutazione rischi )
L'articolo 7 della legge 17 ottobre
1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
Art. 7.
Art. 7.
Il datore di
lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica
rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione
dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta';
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei
minori, le informazioni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai
titolari della potesta' genitoriale.".
Legge n° 626/94
Disposizioni
in materia di sicurezza sul lavoro
Decreto legislativo ,
testo coordinato 19.09.1994 n° 626 , G.U. 12.11.1994
ART. 21
Informazione dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione
su:
a) i rischi per la sicurezza e la
salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in
relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
e) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
lavoratori;
f) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori
di cui all’art. 1, comma 3.
Articolo aggiornato
successivamente in quanto tutte le
informazioni di cui all'artic 21 del D.Lgs 626/94 devono essere
fornite a coloro che esercitano la potestà genitoriale, quindi a
entrambi i genitori ex art.8 Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 345.
PARTICOLARI
PRESCRIZIONI.
Analizziamo ora le particolari prescrizioni, determinate con circolare ministeriale n. 67/89, sulle modalità, differenziate per età, di svolgimento delle prestazioni lavorative dei minori, che devono essere sottoscritte per presa visione dai titolari della potestà genitoriale e dalla società di produzione e allegate alla domanda di autorizzazione. Sono divide per fasce di età del minore:
La prima fascia comprende i minori tra o e 3 anni:
- Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno di età deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità.
- Deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell’ambiente dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatologia.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
- L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.
- Il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura.
In
questa fascia di età abbiamo gli adempimento più restrittivi, come
la reperibilità del medico pediatra e la certificazione ambientale.
Inoltre l'orario di lavoro giornaliero non può superare le 3 ore
giornaliere, oltre all'obbligo che il minore venga accompagnato dai
genitori.
La
seconda fascia di età comprende i minori tra i 3 e i 6 anni:
- Deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 70 DBA.
- L’impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le quattro ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata.
- Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
In
questa fascia aumenta di un ora l'impiego del minore, non sono più
necessari la reperibilità del pediatra e la certificazione
ambientale.
La
terza fascia comprende i minori tra i 6 e i 15 anni:
- Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.
- Deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni e sbalzi termici.
- Deve essere impedito che il minore venga esposto a fonti di rumore particolarmente intense.
- Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
- La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o da persona da questi espressamente delegata.
In questa fascia si devono calcolare le ore che il minore impiega a scuola che si sommano con le ore di lavoro, il totale non deve superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
La quarta fascia comprende i minori tra i 15 e i 18 anni
- Il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non devono superare complessivamente le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
- Per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
- Deve essere impedita l’esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli accorgimenti tecnici, atti ad evitare pregiudizio alla salute; l’esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l’esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.
In
questa fascia aumentano le ore per un totale di 40 settimanali e 8
giornaliere, il minore può non essere accompagnato sul luogo di
lavoro.
ESENZIONI
Ci sono alcune attività in cui si è esentati dal presentare la domanda di autorizzazione. Gli aspetti che devono essere valutati per stabilirlo sono: Natura del lavoro, modalità di svolgimento, estemporaneità ed episodicità della prestazione.
Si tratta di attività di lavoro che
non sono in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro o di
occupazione, che presuppone una prefigurazione in termini oggettivi,
soggettivi, programmatici e temporali dell'impiego del minore.
Un
esempio è rappresentato dal calcio di inizio dato da un bambino in
una partita di calcio, oppure da un' intervista in un parco giochi
dove si riprendono solo i bambini che casualmente si trovano a
giocare o infine dal caso di riprese girate all'uscita di scuola
mentre i bambini escono. Un caso televisivo è rappresentato da da
un minore che partecipa come ospite a una trasmissione televisiva e
viene intervistato senza che gli sia fornito un copione da studiare.
Nello stesso
tempo, l'autorizzazione non è necessaria per quelle attività
gratuite che si svolgono nell'ambito della didattica scolastica
organizzata da enti pubblici come le scuole, in quanto si ritiene
che le iniziative educative di tali enti siano connaturate con
l'osservanza della frequenza scolastica e del rispetto dell'integrità
psicofisica e morale del minore, che sono alcune delle condizioni
necessarie alle quali è subordinata la domanda di autorizzazione. A
questo proposito riportiamo art.4 della circolare del Ministero del
lavoro n°1 del 5 gennaio 2000 dove vengono spiegati i concetti
appena esposti:
1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
Le sanzioni previste quindi sono:
Impiego dei bambini in attività lavorative è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
Mancanza di autorizzazione è prevista una sanzione pecuniaria di euro 2.582,00
Chi è rivestito della Potestà genitoriale e avvia al lavoro in carenza di autorizzazione è punito con sanzione di euro 1.291,00
L'Impiego di minori in orari notturni, oltre la mezzanotte, prevede l'arresto fino a 6 mesi o un'ammenda di euro 5.164.
La Mancanza di riposi intermedi prevede una sanzione tra euro 516,00 e 2.582,00.
La Mancanza di
riposo settimanale arresto fino a 6 mesi o ammenda di euro 5.164,00
art
4 Attività culturali e simili:
“La
sostituzione, nel citato art. 4, 2° comma, delle parole
"partecipazione dei minori" con le parole "impiego dei
minori in attività lavorative" intende escludere dall’obbligo
di richiedere l’autorizzazione relativamente a tutte quelle
attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di
svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non
siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad
una vera e propria "occupazione", la quale di per sé esige
una prefigurazione in termini soggettivi, oggettivi, temporali e
programmatici dell’intervento del minore. Del pari, si potrà
prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso di attività non
retribuita svolta nell’ambito di iniziative didattiche promosse da
organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e
formazione dei minori. Infatti, nelle evidenziate iniziative e nelle
attività educative della Scuola è connaturata l'osservanza
dell'obbligo scolastico e delle condizioni atte ad assicurare
l’integrità psico-fisica e la moralità del minore che
costituiscono alcune delle condizioni alle quali è subordinata
l'autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.”
SANZIONI
1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1;
18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma
6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni.
4.
Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo
4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del
lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque
milioni.
5.
Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
6.
Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non
inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o
incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al
lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi
articoli.
7.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanza ingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
8.
Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
La direzione
provinciale del lavoro su segnalazione della Commissione per i
servizi e i prodotti in collaborazione con l'Agicom può emanare
specifiche sanzioni e revocare l'autorizzazione, in caso di accertata
violazione. Tra i normali controlli degli organi di vigilanza delle
direzioni provinciali troviamo il superamento degli orari di lavoro
dopo le ore 24 e gli obblighi al riposo giornaliero e settimanale.Le sanzioni previste quindi sono:
Impiego dei bambini in attività lavorative è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
Mancanza di autorizzazione è prevista una sanzione pecuniaria di euro 2.582,00
Chi è rivestito della Potestà genitoriale e avvia al lavoro in carenza di autorizzazione è punito con sanzione di euro 1.291,00
L'Impiego di minori in orari notturni, oltre la mezzanotte, prevede l'arresto fino a 6 mesi o un'ammenda di euro 5.164.
La Mancanza di riposi intermedi prevede una sanzione tra euro 516,00 e 2.582,00.
Bibliografia:
I
minori al lavoro – le regole essenziali per il corretto impiego (
ministero del lavoro )
LEGGE
ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 977 del 17 ottobre 1967.
Decreto
Legislativo 4 agosto 1999, n. 345.
Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (G.U. n. 265 del 12 novembre
1994)
Decreto
legislativo , testo coordinato 19.09.1994 n° 626 , G.U. 12.11.1994
Circolare ministeriale n. 67/89 del 06/07/89.
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n.177 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. GU n.208 del 7-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 150 .
DECRETO
27 aprile 2006, n. 218 Regolamento
recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in
programmi televisivi. GU
n.141 del 20-6-2006.
Codice
di autoregolamentazione Tv e minori, Ministero delle Comunicazioni
del 29-11-2002
www.agcom.it
Legge 3 maggio 2004, n. 112 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione.
Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione.