Collocamento nello spettacolo di Roma per cittadini extra-Ue artisti
SERVIZIO PROFESSIONALE: assistenza completa per il collocamento nello spettacolo di Roma e per le procedure di assunzione di artisti extra-UE nel settore dello spettacolo in Italia.
Per assistenza nella compilazione della domanda e nella gestione delle pratiche:
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Chi rientra nel collocamento extra-UE nello spettacolo
Il servizio è rivolto a datori di lavoro e produzioni che intendono assumere o ingaggiare cittadini extra-UE nel settore dello spettacolo, tra cui:
- lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- artisti da impiegare presso enti musicali, teatrali o cinematografici;
- artisti ingaggiati da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private;
- artisti inseriti in manifestazioni culturali o folcloristiche.
Queste categorie rientrano tra i casi previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico Immigrazione, lett. L-M-N-O), che consentono l’ingresso al di fuori delle quote dei decreti flussi.
Normativa di riferimento per artisti extra-UE nello spettacolo
Le principali fonti normative e amministrative per il collocamento nello spettacolo di lavoratori extracomunitari sono:
- Circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 del Ministero del Lavoro;
- Nota direttoriale 19 gennaio 2011 n. 524;
- Art. 27 del D.Lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione);
- Art. 14 del D.P.R. 394/1999 e successive modifiche, che disciplinano la procedura ad hoc per il rilascio del nullaosta;
- le disposizioni in materia di visti d’ingresso per lavoro subordinato e autonomo nel settore dello spettacolo.
È inoltre prevista l’abolizione della Lista Unica Nazionale dello Spettacolo: non è più necessaria l’iscrizione a tale lista, soppressa dall’art. 39, comma 10, del D.L. 112/2008.
Nullaosta al lavoro fuori dalle quote
Per queste categorie di lavoratori dello spettacolo, la normativa prevede un canale di ingresso specifico al di fuori delle quote dei decreti flussi.
L’art. 14 del regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999) ha introdotto una procedura dedicata per il rilascio del nullaosta al lavoro, che:
- non va richiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione come regola generale;
- ma direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le indicazioni della circolare n. 34/2006.
Il nullaosta viene di norma concesso per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi. È possibile la proroga, con alcune limitazioni:
- per ballerini, artisti e musicisti presso locali di intrattenimento, la proroga è ammessa solo per il tempo strettamente necessario a chiudere lo spettacolo;
- la proroga è sempre legata alla prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.
Lavoro artistico autonomo e limiti
I lavoratori dello spettacolo extra-UE possono entrare in Italia fuori quota anche per svolgere attività artistica autonoma. In questi casi, le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasciano il visto di ingresso:
- solo in favore di artisti stranieri di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale;
- oppure in favore di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza.
Il visto è concesso con il vincolo di non svolgere attività per produttori o committenti diversi da quello per cui il visto è stato rilasciato. I requisiti e le condizioni specifiche sono indicati negli allegati tecnici (es. Allegato A).
Procedura pratica e modulistica
Il nullaosta al lavoro deve essere richiesto dal datore di lavoro al:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite l’Ufficio per il collocamento nazionale dei lavoratori dello spettacolo – Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro (Divisione II);
- oppure, per la Sicilia, all’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo.
La domanda viene presentata utilizzando la modulistica predisposta (principalmente: Modello A per il primo ingresso e Modello B per le proroghe), allegando la documentazione prevista dalla circolare n. 34/2006. È previsto inoltre un modello di dichiarazione di responsabilità per il lavoro autonomo negli spettacoli viaggianti.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 100/2010:
- non è più necessario allegare il parere del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- non è più richiesta la licenza comunale dei circhi e degli spettacoli viaggianti in alternativa a tale parere.
Attualmente la domanda può essere inviata in formato cartaceo mediante il Modulo A allegato alla circolare n. 34/2006. In caso di rilascio, il nullaosta (valido fino a 12 mesi) viene trasmesso allo Sportello Unico della provincia dove ha sede l’impresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Come ti aiuto nel collocamento degli artisti extra-UE
Offro assistenza completa a:
- produttori, società di spettacolo, locali e teatri che intendono assumere artisti extra-UE;
- circhi, spettacoli viaggianti e promotori di eventi culturali o folcloristici;
- agenzie e studi che gestiscono ingaggi di artisti stranieri.
In particolare mi occupo di:
- analisi del caso concreto (tipo di spettacolo, durata, luogo, categoria del lavoratore);
- scelta corretta della procedura (lavoro subordinato o autonomo, fuori quota);
- compilazione dei Modelli A e B e della dichiarazione di responsabilità;
- indicazioni su visti d’ingresso e documentazione da presentare;
- gestione dei rapporti con gli uffici competenti fino al rilascio del nullaosta.
Per informazioni, assistenza nella compilazione delle domande e preventivi:
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Domande frequenti sul collocamento nello spettacolo di cittadini extra-UE
Serve il decreto flussi per assumere artisti extra-UE nello spettacolo?
Per molte categorie di lavoratori dello spettacolo (artisti, tecnici, personale di circhi e spettacoli viaggianti) l’ingresso è previsto al di fuori delle quote stabilite dai decreti flussi, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 286/98. In questi casi si segue una procedura specifica di nullaosta e non la procedura ordinaria delle quote.
Chi deve richiedere il nullaosta per lavoratori extra-UE nello spettacolo?
Il nullaosta deve essere richiesto dal datore di lavoro (impresa di spettacolo, locale, teatro, società di produzione), che presenta la domanda al Ministero del Lavoro o all’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo competente, utilizzando l’apposita modulistica e allegando la documentazione richiesta.
Per quanto tempo vale il nullaosta per artisti extra-UE?
Il nullaosta viene in genere rilasciato per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi. Sono possibili proroghe, nel rispetto dei limiti previsti, ad esempio per ballerini, artisti e musicisti presso locali di intrattenimento, solo per il tempo necessario a concludere lo spettacolo e con lo stesso datore di lavoro.
È possibile lavorare come artista autonomo extra-UE in Italia?
Sì, i lavoratori dello spettacolo possono entrare al di fuori delle quote anche per svolgere lavoro artistico autonomo. In questo caso il visto d’ingresso è concesso solo a determinate condizioni (es. artisti di chiara fama o complessi ingaggiati da enti di particolare rilievo) e con il vincolo di lavorare solo per il committente per cui il visto è stato rilasciato.
Perché è utile farsi assistere nella compilazione dei modelli A e B?
La modulistica richiede una conoscenza precisa della normativa e delle prassi amministrative. Un errore formale o documentale può causare ritardi o rigetti delle richieste. L’assistenza di un professionista riduce il rischio di errori e permette di programmare con maggiore serenità la presenza degli artisti extra-UE in Italia.
• Molti artisti extra-UE possono entrare in Italia per lavoro nello spettacolo fuori dalle quote del decreto flussi (art. 27 T.U. Immigrazione).
• Il datore di lavoro deve richiedere un nullaosta specifico, usando modulistica dedicata e rispettando le circolari ministeriali.
• Per alcuni casi è possibile anche il lavoro artistico autonomo, con visti vincolati al singolo committente e a requisiti di qualificazione.
• Errori nella procedura (moduli, documenti, tempi) possono bloccare il visto, l’ingresso in Italia o l’avvio dello spettacolo.
• Un’assistenza esperta permette di programmare arrivi, prove e date di spettacolo senza sorprese ai controlli.

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